Il bonus facciate entrato in vigore per l’anno 2020 è una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle già in vigore (ecobonus, detrazione ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico effettuati su edifici privati, che siano ville, villette o condomini.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda, da ripartire in 10 quote annuali costanti (a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei successivi 9), pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi sugli impianti di illuminazione, sui pluviali (grondaie), sugli impianti termici, sui cavi esterni (es. cavi TV).
Come fare per usufruire della detrazione ?
Per usufruire della detrazione sarà necessario:
– pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.
– indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione,
Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, i lavori che potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.
Quali sono le zone ammesse dal bonus ?
Si tratta delle zone individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici e classificate come zona A e zona B. La prima include i centri storici, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti degli agglomerati stessi. La seconda invece include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Bonus facciate 90% ed efficienza energetica
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Rientrerebbero quindi nei benefici fiscali previsti dalla normativa gli interventi di riqualificazione che prevedano per esempio l’inserimento di facciate ventilate, capaci non solo di migliorare esteticamente l’involucro dell’edificio, ma anche di ridurre i consumi energetici.
In questi casi si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.
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